Fatture elettroniche relative a ordini elettronici NSO: scatta l'obbligo di indicare in fattura la "tripletta di identificazione"
Dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, le fatture riferite agli ordini elettronici ricevuti dal SSN dovranno obbligatoriamente contenere la Tripletta di identificazione.
In un precedente articolo abbiamo già parlato del fatto che dal 1° gennaio 2021 il Nodo Smistamento Ordini dovrà essere utilizzato obbligatoriamente, dagli Enti del SSN, anche per l’acquisto di servizi oltre che per l’acquisto dei beni.
Ecco, a questo si aggiunge che, dal 1° gennaio 2021 per i beni, e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, sulle fatture verso il SSN collegate ad un’ordine elettronico ricevuto via NSO o Peppol network, andrà riportata la “tripletta di identificazione”
Cos’è la tripletta di identificazione?
La tripletta di identificazione identifica in modo univoco ogni ordine elettronico ed è così composta:
- l’identificativo del soggetto emittente, ovvero il codice numerico o alfanumerico che il Cliente ha assegnato all’ordine elettronico per identificarlo univocamente;
- la data, nel formatto aaaa-mm-gg, di emissione dell’ordine elettronico;
- l’endpoint ID, ovvero l’identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l’ordine, generalmente il Mittente.
Per la fattura elettronica PA questi tre dati andranno inseriti nei seguenti campi:
2.1.?.2 : identificativo ID
2.1.?.3 : IssueDate
2.1.?.5 : EndpointID
NB: un soggetto potrà emettere un solo documento avente stesso identificativo e stessa data.
Emettere le fatture relative a ordini elettronici con ContAttiva®
Per indicare i dati della tripletta basta cliccare sul pulsantino “Dati Agg.vi FE” presente su ogni riga della fattura.
Nella finestra di dettaglio che si presenta indicare il blocco dove vanno specificati gli elementi della tripletta.
Ed indicare infine i 3 dati identificanti la tripletta.
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